Lo Statuto della Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS stabilisce i principi fondanti, gli organi direttivi e le modalità operative che regolano la vita dell’Ente.
È il documento che garantisce trasparenza, coerenza e continuità nella realizzazione delle nostre finalità culturali, civiche e filantropiche.
È costituita una fondazione denominata “Fondazione l’Uomo e il Pellicano Fondazione culturale e filantropica internazionale nel ricordo di Albert Schweitzer – Ente del Terzo Settore”, con sede in Sanremo (IM). La Fondazione potrà fare uso della denominazione in forma abbreviata “Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS”.
Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
La denominazione della Fondazione, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di Ente del Terzo Settore o l’acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini delI’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate al fondatore, a partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione.
La Fondazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e rifiuta ogni forma di fanatismo politico, religioso e ideologico.
La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in campo culturale e formativo.
La Fondazione, in particolare, nel ricordo dell’opera del grande teologo, musicista e medico- missionario Albert Schweitzer (1875-1965, vincitore del premio Nobel per la Pace conferitogli nel 1953 ma valido per l’anno precedente), intende organizzare e/o sostenere manifestazioni e iniziative riguardanti: la tutela dell’ambiente e del mondo non umano e non prodotto dall’uomo; l’incontro fra culture diverse e l’approfondimento di tematiche storico-filosofico-religiose per una più piena e completa conoscenza dell’essere umano; la promozione del valore della scienza e del metodo scientifico; la diffusione del sentimento della gratitudine o riconoscenza e di quello della gentilezza come filosofia di vita, nelle varie attività che porrà in essere così come attraverso concrete iniziative di beneficenza e di utilità sociale.
La Fondazione esercita in via principale attività di interesse generale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, aventi ad oggetto:
educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Iegge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Iegge 14 agosto 1991, 281;
interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
formazione universitaria e post-universitaria;
ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della Iegge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della Iegge 24 dicembre 2007, n. 244.
A tal fine, nel rispetto della normativa in merito vigente, la Fondazione potrà:
gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi e alle attività;
amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
promuovere e organizzare eventi culturali, mostre, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri ed eventi in genere, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
istituire premi e borse di studio.
La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la Ioro attività in modo non occasionale, il tutto nei limiti di cui all’art. 17 del D.Lgs. 117/2017.
La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all’articolo 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi di Iegge, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.
Le attività diverse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali e Io svolgimento delle attività di interesse generale.
È Fondatore Alberto Guglielmi Nlanzoni.
Egli potrà designare, anche per via testamentaria, uno o più soggetti, persone fisiche od enti, destinato/i a succedergli nell’esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo.
Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, nominati tali dal Presidente della Fondazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Presidente della Fondazione ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Presidente potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.
I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione.
La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
Il Presidente procede all’esclusione di Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa :
-inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
-condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all’art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
-condotta incompatibile e/o in contrasto con gli ideali e le finalità promosse e perseguite dalla Fondazione;
-comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:
-trasformazione, fusione e scissione;
-trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
-ricorso al mercato del capitale di rischio;
-estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
-apertura di procedure di liquidazione;
-liquidazione giudiziale e/o apertura delle procedure concorsuali anche
I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
Il Fondatore non può, in alcun caso, essere escluso dalla Fondazione.
Sono organi della Fondazione:
il Presidente della Fondazione
la Giunta di Presidenza, ove istituita
il Comitato Scientifico, ove istituito
l’Organo di Controllo
Non può essere nominato membro degli organi della Fondazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, colui che è sottoposto a liquidazione giudiziale, colui che è soggetto a procedura di amministrazione di sostegno o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero è stato o è sottoposto a misura di prevenzione.
Il Presidente della Fondazione è nominato dal Fondatore, che può nominare anche se stesso, resta in carica 5 (cinque) esercizi e può essere confermato.
Il Presidente è amministratore unico della Fondazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Il Presidente esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, definisce gli obiettivi ed i programmi della Fondazione in ossequio alle finalità della medesima e provvede alla gestione della Fondazione.
In particolare, provvede a:
a) stabilire annualmente le linee generali dell’attività della Fondazione, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
b) predisporre ed approvare il bilancio consuntivo;
c) approvare il regolamento di attuazione della Fondazione, ove opportuno;
d) deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e contributi;
e) istituire, ove opportuno il Comitato Scientifico, ai sensi dell’articolo 10 del presente statuto;
f) istituire, ove opportuno, Comitati e/o Commissioni, stabilendone compiti, numero dei membri e modalità di funzionamento;
g) deliberare eventuali modifiche statutarie;
h) deliberare in merito alla trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;
i) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
j) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente
Per una migliore efficacia della gestione, il Presidente potrà istituire una Giunta di Presidenza; all’atto della nomina della Giunta, il Presidente ne determina, nei limiti di legge e di statuto, numero dei componenti, modalità di funzionamento, compiti ed attribuzioni.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prov’a che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da un numero variabile di membri scelti e nominati dal Presidente tra persone di comprovata esperienza e specchiata professionalità nei settori di interesse della Fondazione o comunque ad essi connessi.
AI Comitato Scientifico vengono illustrate le linee generali dell’attività della Fondazione, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto, al fine di formulare pareri consultiv’i e proposte per posizionamento strategico, le attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione.
Il Comitato Scientifico può altresì formulare, in collaborazione con il Presidente, pareri e proposte in merito al programma delle iniziative della Fondazione, all’individuazione, proposta e valutazione di progetti, nonché ad ogni altra questione per la quale il Presidente ne richieda espressamente il parere per definire la strategia ed il posizionamento della Fondazione.
Il Comitato Scientifico è convocato su iniziativa del Presidente, con ogni mezzo idoneo di cui si abbia prova di ricezione, e si riunisce validamente qualunque sia il numero dei presenti.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Fondatore nomina un organo di controllo, anche monocratico, che resta in carico per 5 (cinque) esercizi e può essere confermato solo per una volta consecutiva. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile.
I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della Iegge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Qualora siano raggiunti i limiti previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 117/2017, il Fondatore provvederà alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. Detta nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 14 del presente statuto.
Il Fondo di dotazione della Fondazione è quella parte di patrimonio che per volontà del soggetto conferente, per espressa destinazione da parte dei competenti organi della Fondazione ovvero per Iegge è intangibile ed indisponibile. Di detto fondo possono essere utilizzati unicamente le rendite e/o i frutti civili.
La Fondazione trae le risorse economiche necessarie al perseguimento delle finalità nonché allo svolgimento della propria attività :
a) dai proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse della Fondazione;
b) dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore e dai Partecipanti;
c) da altri contributi pubblici e privati;
d) da donazioni e lasciti testamentari;
e) dalle rendite patrimoniali;
f) dall’attività di raccolta
Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dalla Fondazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi di Iegge.
La Fondazione gestirà le proprie risorse in maniera efficace ed efficiente, garantendo la trasparenza, anche ai sensi delle norme tempo per tempo vigenti, ai fini del perseguimento dello scopo di cui all’articolo 2 e della realizzazione delle attivit*a di interesse generale di cui all’art. 3.
Il Presidente può istituire patrimoni destinati e dedicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447- bis e seguenti del codice civile, così come fondi speciali destinati e vincolati alla realizzazione di progetti ovvero anche in relazione a procedure di finanziamento o autofinanziamento della Fondazione, anche con funzione di garanzia. In ogni caso, detti fondi potranno essere creati esclusivamente nell’ambito degli scopi della Fondazione, ed eventuali avanzi non potranno essere distribuiti. Detti Fondi speciali dovranno avere idonea rappresentazione nei documenti contabili e di bilancio della Fondazione.
L’esercizio finanziario ha inizio il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il Presidente approva entro il 30 novembre il bilancio preventivo dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell’esercizio decorso. Qualora particolari esigenze Io richiedano, il Presidente approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno.
Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell’art. 13 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all’articolo 4 del presente statuto, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell’art. 14 comma 1, del D.Lgs. 117/2017, l’organo di amministrazione approverà il bilancio sociale, redatto ai sensi di Iegge.
Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell’art. 14 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti dovranno essere in ogni caso pubblicati annualmente e tenuti aggiornati nel proprio sito internet.
La Fondazione deve tenere:
a) il libro delle determinazioni del Presidente;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Giunta di Presidenza, ove istituita;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico, ove istituito;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni deIl’Organo di Controllo.
I membri degli organi della Fondazione hanno diritto di esaminare i Iibri, previa richiesta motivata
inoltrata al Presidente.
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, con determinazione del Presidente, che individua anche il liquidatore ad altri enti del Terzo settore che svolgano finalità analoghe, previo parere positivo delI’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Iegge.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del terzo Settore e del Codice Civile, in quanto compatibili.
Il primo Presidente della Fondazione è il Fondatore, Alberto Guglielmi Manzoni e resterà in carica fino a rinuncia.
